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Con il provvedimento direttoriale n. 146313/2014, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica: esso dovrà essere utilizzato a partire dal 1° gennaio 2015 da parte dei soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modalità virtuale per presentare la dichiarazione con l’indicazione del numero degli atti e dei documenti emessi nell’anno precedente “distinti per voce di tariffa”.

Il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale è disciplinato dall’art. 15 del D.P.R. 642/1972, il quale consente ai soggetti interessati di assolvere tale imposta su determinate categorie di atti e documenti, anziché secondo le modalità ordinarie in modo “virtuale”, dietro presentazione di specifica domanda di autorizzazione.

Il contribuente, al momento di presentazione della richiesta di autorizzazione all’Agenzia delle Entrate, deve presentare una dichiarazione preventiva della quantità di documenti e atti da bollare, con il calcolo dell’imposta da versare periodicamente, salvo conguaglio da farsi a fine anno sulla base di una dichiarazione consuntiva.

A regime, il pagamento dell’imposta di bollo virtuale viene effettuato tramite rate bimestrali di acconto (28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre) sulla base della dichiarazione annuale consuntiva presentata entro il 31 gennaio.

A decorrere dalla dichiarazione da presentarsi al 31 gennaio 2015, la comunicazione andrà effettuata sul nuovo modello approvato dall’Agenzia delle Entrate e andrà trasmessa esclusivamente in via telematica direttamente dal dichiarante o tramite 

Come detto, l’adempimento ha come termine di scadenza la fine di gennaio di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, ma è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2015, durante il quale, in caso di rinuncia all’autorizzazione, le dichiarazioni devono essere presentate in formato cartaceo presso l’Ufficio territoriale competente.
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